Affitto con riscatto: l’alternativa al mutuo

Come anticipato nel consueto lancio sui nostri canali social, in quest’articolo voglio parlarti di un’opzione immobiliare che si sta ritagliando uno spazio rilevante all’interno del mercato attuale ossia dell’affitto con riscatto.

Prima di addentrarci nel merito della questione, giova fare una premessa essenziale: l’affitto con riscatto non va confuso con il rent to buy. Ad oggi infatti la tendenza comune è quella di considerarli la stessa cosa ma non è così. Più avanti ti spiegherò dapprima in cosa consiste il rent to buy e poi che cosa giustifica tale distinzione. Intanto seguimi per comprendere i meccanismi dell’affitto con riscatto.

Che cosa è l’affitto con riscatto?

Si tratta di una formula d’acquisto degli immobili regolamentata dal Decreto Sblocca Italia del 2014. Il suo funzionamento prevede un accordo tra locatore e locatario attraverso il quale, alla scadenza di un periodo di locazione prestabilito dalle parti, in genere di qualche anno, si concluda la vendita dell’immobile. Questo avviene grazie ad una clausola di opzione d’acquisto a favore dell’inquilino inserita in fase di scrittura del contratto d’affitto.

Anche il prezzo dell’immobile viene stabilito, di comune accordo, dalle parti alla stesura del contratto. Al termine del periodo di locazione le quote mensili d’affitto pagate dal locatario verranno considerate come parziale saldo del prezzo di vendita e dunque decurtate da esso. Solitamente tale quota è un po’ più alta rispetto ad un comune affitto, perché che si va a sommare una quota del riscatto finale.

A questo punto, dal momento che il titolo recita “Affitto con riscatto: un’alternativa al mutuo”, ti starai chiedendo per quale motivo lo sia. Ti rispondo subito: il locatario nonché futuro acquirente di fatto potrà disporre immediatamente dell’immobile senza la necessità immediata di liquidità per comprare. Per quanto riguarda invece la durata di tale tipologia di contratto, essa non può superare i 10 anni.

Rent to buy: come funziona

Anch’essa disciplinata dal Decreto Sblocca Italia del 2014, la formula del rent to buy consente a un potenziale acquirente di affittare una casa attraverso la corresponsione di un canone in rate mensili simili ad un affitto, con l’opzione di acquistarla in un secondo momento. La conditio sine qua non utile per porre in essere il rent to buy sta in un versamento da parte del conduttore di un acconto iniziale che andrà a costituire, assieme alle rate mensili, l’intera somma necessaria all’acquisto dell’immobile.

Il proprietario consegna subito la casa al conduttore, che paga ogni mese una rata “rinforzata”. Tale si può così definire perché costituita da una quota per il godimento immediato del bene e una quota di “interessi” per l’acquisto futuro dell’immobile. Generalmente l’entità della rata viene concordata tra le parti in sede contrattuale. Questo pagamento pone il conduttore nella condizione di poter decidere, dopo un periodo di tempo prestabilito, se acquistare l’immobile e tale decisione, oltre ad essere autonoma, non è in alcun modo obbligatoria.

Nel caso in cui decida di non acquistare, il conduttore potrà scegliere se lasciare la casa, continuare ad abitarla come affittuario oppure nominare un terzo soggetto, come previsto da tutti i contratti preliminari, per cedere a quest’ultimo il contratto. Infine, la legge stabilisce una durata di tre anni del periodo di locazione, che può essere aumentato sino a 10 anni a discrezione delle parti.

Affitto con riscatto o rent to buy: occhio alla differenza

Spesso si tende erroneamente a scambiare tra loro affitto con riscatto e rent to buy, come fossero la stessa identica cosa. Come hai letto, entrambe sono formule d’acquisto futuro di un immobile ma, fai attenzione, basta davvero poco per chiarire la differenza tra esse. Infatti, mentre l’affitto con riscatto è un contratto utile per la locazione e l’acquisto sia di beni mobili che immobili, il rent to buy è limitato al godimento e successivo acquisto esclusivamente di un bene immobile.